Art. 75.

      1. L'articolo 715 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 715. - (Impedimento a comparire dell'interessato). - Se per legittimo impedimento l'interessato non può presentarsi davanti al giudice tutelare, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova, ai sensi dell'articolo 407, secondo comma, del codice civile».